IL CASO. Una legale iscritta all’Ordine degli avvocati di Caltagirone, in possesso del titolo di avvocato rilasciato in Romania dall’U.N.B.R. (struttura “Bota”), impugnava, innanzi il Consiglio nazionale Forense, la delibera del COA di Caltagirone che disponeva la sua cancellazione dall’elenco speciale degli avvocati stabilizzati ex D.Lgs. 96/2001.
Il Consiglio Nazionale Forense rigettava il ricorso con sentenza n. 194 depositata in data 21 dicembre 2018.
LA DECISIONE. L’interessata ricorreva alle Sezioni Unite della Suprema Corte con ben diciassette motivi, chiedendo anche la sospensione della delibera e la trasmissione alla Corte di Giustizia delle questioni pregiudiziali e alla Corte Costituzionale per quelle di legittimità. Resiste con controricorso il COA di Caltagirone.
Tutti e diciassette i motivi sono stati respinti dalla Corte Suprema che, richiamando un precedente del 2019 non massimato, ha ribadito che le funzioni esercitate in materia di cancellazione degli iscritti dagli albi professionali dai Consigli locali dell’Ordine degli avvocati e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non disciplinare: “Il provvedimento di cancellazione dall’albo professionale per mancanza di un requisito necessario per l’iscrizione, emesso dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati in osservanza della procedura di cui all’art. 17, comma 12, della l. n. 247 del 2012, non ha natura disciplinare e non richiede la preventiva citazione a comparire dell’interessato, (prevista, invece, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari, dall’art.45 del r.d.l. n. 1578 del 1933), atteso, che, ai sensi del comma 3 del detto art. 17, la normativa sul procedimento disciplinare è chiamata ad integrare quella sulla procedura di accertamento dei requisiti per l’iscrizione all’albo solo in quanto quest’ultima non contenga una regolamentazione specifica incompatibile con la prima; nella specie, la specifica disciplina dettata dal citato comma 12 dell’art.17 della l. n. 247 del 2012 – nel prevedere che il Consiglio dell’Ordine, prima di deliberare la cancellazione, ha l’obbligo di invitare l’iscritto a presentare le sue osservazioni, provvedendo altresì ad ascoltarlo personalmente ove egli ne faccia richiesta – è incompatibile con quella dettata per la procedura disciplinare, che impone sempre e comunque la citazione dell’incolpato, né può ritenersi lesiva del principio del contraddittorio, in quanto l’invito a comparire costituisce pur sempre un obbligo per il COA, anche se nella sola ipotesi in cui l’iscritto ne faccia richiesta.”
In sostanza la disciplina prevista è specifica e non può sostenersi che leda il principio del contraddittorio perché prima di deliberare , il COA verifica se l’iscritto ha fatto richiesta di essere sentito, essendo la scelta dell’eventuale partecipazione rimessa all’iniziativa dell’interessato.
Infine, relativamente alla censura mediante la quale veniva denunciato il difetto di giurisdizione sull’istanza di ricusazione e la nullità della sentenza stante l’illegittimità delle ragioni addotte a sostegno del rigetto, quali l’applicabilità del principio di imparzialità al solo giudice effettivamente designato, e la mancanza di un interesse diretto della ricorrente alla circostanza dell’apertura del procedimento di commissariamento dell’Ordine di Caltagirone, la Suprema Corte affermava che: “In tema di cancellazione del professionista dall’albo degli avvocati, la circostanza che il Consiglio Nazionale Forense, nella sua funzione di indirizzo e di coordinamento dei vari Consigli dell’ordine territoriali, abbia sollecitato gli stessi all’adozione di provvedimenti di cancellazione, non costituisce violazione dell’art. 111 Cost. sotto il profilo del difetto di terzietà, giacché le norme che disciplinano, rispettivamente, la nomina dei componenti del C.N.F. ed il procedimento di cancellazione dell’iscritto offrono sufficienti garanzie con riguardo all’indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi; deve pertanto ritenersi legittimo il riconoscimento ad un organismo a rilevanza pubblica, quale il Consiglio Nazionale Forense (deputato ad emanare provvedimenti organizzativi e di indirizzo per i propri iscritti), del potere di decidere sulle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti dei Consigli locali che formalmente si fondino su proprie disposizioni di carattere generale.”