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I CONGEDI PARENTALI

L’avvocato Valeria Fabbrani è intervenuta al Convegno “I Congedi parentali” svoltosi il 22 gennaio 2016 presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, con il compito di tracciare una sintesi degli aspetti di maggiore interesse emersi dagli interventi dei relatori dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara, Giudice del Tribunale del Lavoro di Venezia, e l’avvocato Irene Corso. Il suo intervento conclusivo ha ripercorso l’evoluzione dell’istituto tracciando le fondamentali tappe legislative ed europee che hanno condotto ad inquadrare il congedo parentale quale vero e proprio diritto individuale non solo a favore della madre ma anche del padre del bambino. Nel contesto europeo, volto ad implementare la promozione e l’utilizzo dei congedi parentali e di paternità, l’Italia pare indirizzata, più di altri Stati, a porre le basi per una normativa che garantisca ai genitori lavoratori parità e flessibilità. L’auspicio, condiviso anche dall’avvocato Chiara Santi che ha curato la fase introduttiva del Convegno, è quindi quello di proseguire per la strada intrapresa dalle politiche a sostegno della genitorialità paritaria, politiche che determinano sicuramente un impatto estremamente positivo. socio-economic

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IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE: UN ANNO DOPO

È passato ormai un anno dall’entrata in vigore del nuovo Codice Deontologico Forense, ed appare, quindi, opportuno compiere una breve analisi delle principali novità rispetto al Codice precedente. La più manifesta variazione rispetto alle disposizioni previgenti è il cambio di destinatario: la legge è principalmente rivolta al cittadino, non più solamente agli avvocati. In questo modo viene evidenziata la vocazione pubblicistica che caratterizza il testo, delineando la funzione della figura professionale dell’avvocato, che va al di là della tutela per il proprio assistito, ma è contestualizzata all’interno del sistema giustizia, e dunque garantisce al cittadino l’esistenza di un professionista competente, preparato e deontologicamente corretto. La novità che ha fatto maggiormente discutere gli interpreti è rappresentata dalla circostanza che il Codice prenda quasi ispirazione dalla legge penale: si descrivono gli illeciti, che vengono quindi tipizzati, e vengono previste delle sanzioni per ogni violazione. Tuttavia, è lo stesso legislatore che, con una norma di chiusura, impone il principio secondo cui la regola del nuovo sistema deontologico sia quella della tipizzazione degli illeciti, ma non si esclude la possibilità che una condotta non prevista possa essere considerata scorretta. Le sanzioni previste rimangono le stesse, ciò che è variato notevolmente rispetto al testo previgente è la struttura: se precedentemente vi era una legge professionale che prevedeva delle sanzioni ed un Codice deontologico che indicava gli illeciti, ma il collegamento tra questi due aspetti veniva compiuto liberamente dai singoli Consigli degli Ordini, oggi è il testo stesso del Codice a collegare gli illeciti disciplinari tipizzati con le sanzioni. Il testo in esame è molto dettagliato nel descrivere le varie fasi del rapporto con l’assistito, al fine di evitare l’insorgere di successive controversie, non del tutto infrequenti nella prassi. La pattuizione dei compensi deve essere stabilita quando l’avvocato assume l’incarico ed è sostanzialmente libera. Viene punito il professionista che pattuisce come compenso una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa ed è vietato, altresì, il compenso rapportato percentualmente a consuntivo al risultato ed all’esito della lite. L’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, già dall’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione. Il legale deve informare il cliente sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili e, se richiesto, comunicare in forma scritta il prevedibile costo della prestazione. Il legislatore prescrive, inoltre, all’avvocato il dovere di informare chiaramente e per iscritto sulle diverse possibilità previste dalla legge per la definizione della lite alternative a quella giudiziaria. Tra gli altri obblighi di informazione, il professionista deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato e deve rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa. Una delle novità maggiormente significative riguardante i doveri dell’avvocato nel processo concerne l’introduzione nel Codice della disciplina sull’ascolto del minore, prevista dall’art. 56. In conclusione, si può considerare questa nuova versione del Codice deontologico forense positivamente, e la sua importanza non dev’essere sottovalutata da coloro che esercitano questa professione. Trattandosi di una normativa che collega il campo del diritto con quello dell’etica, è prevedibile che il testo subirà continue evoluzioni, tuttavia è da apprezzare lo sforzo del legislatore nel cercare di creare una struttura coerente della disciplina deontologica, rivolgendosi non solo al professionista, ma anche e soprattutto al cittadino.

INCONTRO SULLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Di assoluto interesse pratico, oltreché teorico, è stato l’incontro di aggiornamento sulle esecuzioni immobiliari organizzato dalla Camera Civile Veneziana il 19 novembre 2015, presso il Centro Culturale Cardinal Urbani di Zelarino. Con la moderazione dell’avvocato Arianna Pistolato, si sono succeduti gli interventi dei relatori dott. Paolo Corder, Giudice presso il Tribunale di Venezia, dei dottori Alberto Gregio ed Ernesto Marciano, rispettivamente Conservatore e Notaio in Venezia, e dell’ avv. Marco Toso, i quali hanno affrontato il tema dell’esecuzione immobiliare approfondendo le principali novità legislative introdotte dal d.l.83/2015 e dalla legge di conversione 132/2015. Di un caso speciale di espropriazione, quello riguardante i beni indivisi, si è occupato l’avvocato Marco Toso, individuando e mettendo in luce gli aspetti più problematici di una vicenda complessa nella quale vengono coinvolti gli interessi di terzi non assoggettati all’esecuzione. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alle innovazioni riguardanti la materia fallimentare e il concordato preventivo, introdotte dal legislatore quali strumenti per il rilancio delle imprese in crisi e per la tutela del ceto creditorio.

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MEDIAZIONE E FASHION

Venezia quale sede ideale per mediazioni ed arbitrati nel settore fashion. La Città, protagonista di un ampio progetto culturale all’insegna della valorizzazione della creatività e della manifattura italiana, diviene anche centro deputato alla risoluzione delle controversie civili e commerciali insorte tra i soggetti della Moda e attività correlate. È questo l’obbiettivo della collaborazione nata tra FMA (Fashion Mediation Association) e Camera Arbitrale di Venezia, volta a mettere a disposizione delle imprese operanti nei settori arte, fashion, design, uno strumento per dirimere le liti connotato da professionalità, rapidità e riservatezza. In tale contesto si è inserito il seminario “Arbitrato e patologia nella creatività. Moda Arte e Design” organizzato da Camera Arbitrale di Venezia e Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, in collaborazione con FMA, svoltosi nelle giornate del 13 e 14 Novembre 2015 presso la sede della Camera di Commercio di Venezia. L’evento, introdotto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, Paolo Maria Chersevani, e dal Presidente della Camera Arbitrale di Venezia, Patrizia Chiampan, moderatori gli avvocati Paolo Brugnera e Fabio Moretti, si è articolato in una serie di interventi di professionisti del settore legale e professori in materie giuridico-economiche volti a porre in luce il ruolo e i vantaggi dell’arbitrato e della mediazione nella risoluzione delle controversie nel settore fashion e dell’arte e più in generale l’opportunità e l’efficacia delle decisioni adottate nelle forme delle c.d. Alternative Dispute Resolutions, con particolare attenzione ai profili internazionalistici. Un incontro, dunque, che si è rivelato di assoluto interesse giuridico ed altresì di ampio respiro culturale, che riconferma il ruolo di Venezia quale centro interculturale e multidisciplinare.