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Cumulo di cause scindibili ed interruzione del giudizio nei confronti di uno soltanto dei litisconsorti: le altre parti non sono gravate dall’onere di riassunzione ed hanno diritto alla prosecuzione del procedimento.

IL CASO. La società Alfa, assumendo l’inadempimento da parte di Beta s.r.l. di un contratto di locazione finanziaria, otteneva dal Tribunale di Bergamo un decreto ingiuntivo contro quest’ultima – in qualità di debitrice principale – nonché contro Gamma e Delta, quali fideiussori.

Con un unico atto di citazione, i tre ingiunti proponevano opposizione avverso il suddetto decreto, contestando sia il merito della pretesa che – limitatamente alla sola posizione dei fideiussori – l’esistenza stessa della garanzia.

A seguito dell’intervenuto fallimento della debitrice principale risultante da memoria depositata dal procuratore degli opponenti in data 20.6.2014, all’udienza del 28.10.2014 il giudizio veniva dichiarato interrotto.

Ne seguiva il deposito – in data 3.12.2014 – di ricorso in riassunzione dei fideiussori, che veniva tuttavia ritenuta tardivo dal Tribunale bergamasco con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio.

Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Brescia.

Avverso tale ultima pronuncia proponevano ricorso per Cassazione i fideiussori, formulando tre motivi di impugnazione: con il primo, lamentavano la violazione dell’art. 103 c.p.c. per aver la Corte d’Appello, pur in presenza di cause scindibili con litisconsorzio facoltativo tra le parti, dichiarato dapprima l’interruzione dell’intero procedimento e, successivamente, l’estinzione del giudizio senza disporre la separazione della causa che vedeva coinvolti i fideiussori, non interessati dall’evento interruttivo; con il secondo motivo, denunciavano la violazione di legge per aver la Corte bresciana ritenuto che l’interruzione si propagasse ai debitori solidali, così determinando il decorso del termine per la riassunzione dalla conoscenza legale dell’evento e non dal provvedimento giudiziale di interruzione; con il terzo motivo denunciavano la nullità della sentenza per violazione di norme processuali.

LA DECISIONE. Con ordinanza n. 8123 del 23.4.2020, la Suprema Corte accoglie il ricorso dei fideiussori, cassando per l’effetto la sentenza impugnata con rinvio al giudice di seconde cure.

Come già affermato in precedenti pronunce – quali l’ordinanza n. 9960/2017 e le sentenze  SS.UU. n. 9686/2013 e n. 15142/2017- gli ermellini ritengono infatti che, in caso di cause connesse scindibili con litisconsorzio facoltativo tra le parti, l’eventuale effetto interruttivo che veda coinvolto uno soltanto dei litisconsorti non si estende anche alle altre parti del procedimento, le quali non sono gravate dall’onere di riassunzione e mantengono il diritto di veder accertate le proprie pretese senza ingiustificate interruzioni e delazioni.  

In conseguenza di tale orientamento, in caso di estinzione parziale del procedimento per mancata o tardiva riassunzione ad opera della parte interessata dall’interruzione, il Giudice “ove non abbia esercitato il potere di separare i procedimenti ex art. 103, comma 2, c.p.c., deve disporre al prosecuzione del processo tra le parti non colpite dall’evento interruttivo che non hanno perso la capacità di stare in giudizio e che, pertanto, non hanno alcun obbligo di riassunzione”.

Tale interpretazione deve, secondo i giudici di legittimità, adottarsi anche nel caso in esame, ove la scindibilità delle cause ed il carattere facoltativo del litisconsorzio non possono ritenersi esclusi dalla circostanza che il debitore principale ed i due fideiussori avessero inizialmente depositato un unico atto di citazione in opposizione ed avessero parzialmente condiviso alcuni motivi di opposizione.

Cass. 8123 – 2020