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IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE: UN ANNO DOPO

È passato ormai un anno dall’entrata in vigore del nuovo Codice Deontologico Forense, ed appare, quindi, opportuno compiere una breve analisi delle principali novità rispetto al Codice precedente. La più manifesta variazione rispetto alle disposizioni previgenti è il cambio di destinatario: la legge è principalmente rivolta al cittadino, non più solamente agli avvocati. In questo modo viene evidenziata la vocazione pubblicistica che caratterizza il testo, delineando la funzione della figura professionale dell’avvocato, che va al di là della tutela per il proprio assistito, ma è contestualizzata all’interno del sistema giustizia, e dunque garantisce al cittadino l’esistenza di un professionista competente, preparato e deontologicamente corretto. La novità che ha fatto maggiormente discutere gli interpreti è rappresentata dalla circostanza che il Codice prenda quasi ispirazione dalla legge penale: si descrivono gli illeciti, che vengono quindi tipizzati, e vengono previste delle sanzioni per ogni violazione. Tuttavia, è lo stesso legislatore che, con una norma di chiusura, impone il principio secondo cui la regola del nuovo sistema deontologico sia quella della tipizzazione degli illeciti, ma non si esclude la possibilità che una condotta non prevista possa essere considerata scorretta. Le sanzioni previste rimangono le stesse, ciò che è variato notevolmente rispetto al testo previgente è la struttura: se precedentemente vi era una legge professionale che prevedeva delle sanzioni ed un Codice deontologico che indicava gli illeciti, ma il collegamento tra questi due aspetti veniva compiuto liberamente dai singoli Consigli degli Ordini, oggi è il testo stesso del Codice a collegare gli illeciti disciplinari tipizzati con le sanzioni. Il testo in esame è molto dettagliato nel descrivere le varie fasi del rapporto con l’assistito, al fine di evitare l’insorgere di successive controversie, non del tutto infrequenti nella prassi. La pattuizione dei compensi deve essere stabilita quando l’avvocato assume l’incarico ed è sostanzialmente libera. Viene punito il professionista che pattuisce come compenso una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa ed è vietato, altresì, il compenso rapportato percentualmente a consuntivo al risultato ed all’esito della lite. L’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, già dall’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione. Il legale deve informare il cliente sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili e, se richiesto, comunicare in forma scritta il prevedibile costo della prestazione. Il legislatore prescrive, inoltre, all’avvocato il dovere di informare chiaramente e per iscritto sulle diverse possibilità previste dalla legge per la definizione della lite alternative a quella giudiziaria. Tra gli altri obblighi di informazione, il professionista deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato e deve rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa. Una delle novità maggiormente significative riguardante i doveri dell’avvocato nel processo concerne l’introduzione nel Codice della disciplina sull’ascolto del minore, prevista dall’art. 56. In conclusione, si può considerare questa nuova versione del Codice deontologico forense positivamente, e la sua importanza non dev’essere sottovalutata da coloro che esercitano questa professione. Trattandosi di una normativa che collega il campo del diritto con quello dell’etica, è prevedibile che il testo subirà continue evoluzioni, tuttavia è da apprezzare lo sforzo del legislatore nel cercare di creare una struttura coerente della disciplina deontologica, rivolgendosi non solo al professionista, ma anche e soprattutto al cittadino.