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LA CASSAZIONE RIBADISCE CHE LA TITOLARITA’ DEL DIRITTO DI CREDITO DERIVANTE DALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE SPETTA ANCHE ALLO STUDIO ASSOCIATO

Con la sentenza n. 3850/2020 pubblicata il 17.02.2020, la Suprema Corte si è espressa nuovamente in ordine alla titolarità, anche in capo allo Studio associato, del diritto di credito derivante dallo svolgimento di attività professionale da parte dei suoi associati.

Il caso deciso prende l’abbrivio da una opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un cliente, al quale, lo Studio professionale aveva ingiunto il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali svolte dal professionista associato, nella quale si eccepiva, tra l’altro, la carenza di legittimazione attiva dello Studio.

Il Tribunale di Milano in accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo revocava il decreto ingiuntivo opposto.

Di diverso e contrario avviso la Corte d’Appello di Milano che, in accoglimento del gravame, affermava la capacità dello Studio professionale associato di porsi come un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l’incarico.

Ricorreva per Cassazione il cliente opponente contestando, tra gli altri motivi, la violazione degli artt. 2222, 2229 e 2232 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte, nel respingere il ricorso, richiamava la giurisprudenza di legittimità, che dopo un primo orientamento negativo in ordine alla legittimazione attiva dell’associazione professionale a richiedere il compenso per la prestazione resa dal singolo professionista associato (Cass. civ. n. 6994/2007), si era definitivamente assestata nel senso opposto, e cioè affermando che “L’art. 36 c.c. stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. Ne consegue che, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato – cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici – rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l’incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi.” (Cass. civ. n. 15694/2011).

Dichiarando di aderire a tale secondo orientamento, la Corte, evidenziava come lo stesso si fosse vieppiù consolidato precisando che: ”Il rispetto del principio di personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli artt. 2229 e ss. c.c., ben può contemperarsi con l’autonomia riconosciuta allo studio professionale associato, al quale può essere attribuita la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale (nella specie, attività di difesa e assistenza in un contenzioso tributario) degli associati allo studio, non rientrando il diritto al compenso per l’attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione.” (Cass. civ. n. 17718/2019)

In conclusione la Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto che afferma la titolarità anche in capo allo Studio associato, oltre che al singolo professionista parte dell’associazione professionale, del diritto di credito derivante dallo svolgimento dell’attività professionale.

Tale pronunzia, pertanto, sebbene non segni alcuna svolta nella materia oggetto di trattazione, risulta comunque di particolare interesse in quanto rappresenta un ulteriore momento di conferma in un ambito, come quello della riscossione dei compensi professionali, particolarmente sentito dai professionisti.