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LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DELL’AVVOCATO CHE HA SVOLTO LA PROPRIA ATTIVITA’ AVANTI PLURIMI UFFICI GIUDIZIARI: IL GIUDICE COMPETENTE SECONDO LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE.

IL CASO. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza 15.6.2018, dichiarava la propria incompetenza con riguardo alla domanda di liquidazione dei compensi professionali proposta da un avvocato che aveva svolto la propria attività, a favore dello stesso cliente, in più gradi di giudizio. Secondo il Tribunale, infatti, la competenza sarebbe spettata al giudice che per ultimo aveva conosciuto della controversia (quindi la Corte d’appello di Napoli).

Avverso tale decisione l’avvocato proponeva ricorso per regolamento di competenza sulla base di un unico motivo, lamentando che la suddetta pronuncia fosse contraria al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 4485/2018 secondo il quale, nel caso di prestazioni svolte avanti più uffici giudiziari, è necessario proporre domande autonome avanti a ciascun giudice adito per il processo.

LA DECISIONE. Le Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 4247 depositata in data 19.2.2020, ha rigettato il ricorso e dichiarato la competenza della Corte d’appello di Napoli in quanto l’azione era stata proposta cumulativamente ed il processo si era svolto in due gradi, l’ultimo dei quali appunto avanti la Corte d’Appello di Napoli.

La Suprema Corte ha anzitutto ripercorso le tappe legislative e gli sviluppi giurisprudenziali che hanno progressivamente interessato la disciplina del procedimento di liquidazione delle spese, onorari e diritti spettanti all’avvocato per prestazioni giudiziali, fino alla pronuncia a Sezioni Unite 4485/2018. In tale sentenza la Suprema Corte ha puntualizzato, quanto all’ipotesi dell’attività professionale svolta per il medesimo cliente dinanzi a più uffici giudiziari nell’ambito dello stesso processo, che il difensore può proporre la domanda di liquidazione per ciascuna delle prestazioni espletate avanti ciascuno dei relativi uffici giudiziari oppure proporle cumulativamente con il rito monitorio avanti il tribunale competente.

Alla luce dei principi enunciati dalla sentenza n. 4485/2018, infatti, l’azione cumulativa è stata considerata ammissibile ma l’individuazione del giudice competente deve essere effettuata in base all’art. 637 co. 1 e 3 c.p.c. (e non in base all’art. 14 d.Lgs 150/2011). È stato precisato che le regole di competenza fissate dall’art. 14 e quelle fissate dall’art. 637 c.p.c. non possono essere tra loro combinate al fine di trovare una soluzione per il caso di cumulo dell’azione per compensi relativi a vari gradi di giudizio. Ciò perché il sistema delineato dall’art. 28 L. n. 794/1942 prevede due distinti procedimenti, ciascuno regolato da proprie norme, anche avuto riguardo al giudice competente: il procedimento monitorio, secondo le norme dettate dagli artt. 633 e ss. c.p.c.; quello sommario, secondo la previsione dell’art. 14 D.lgs. 150/2011.

Con riguardo alla questione della competenza, la Suprema Corte ha affrontato anche il tema della riserva di collegialità introdotta dal D.Lgs. 150/2011, art. 14, per i giudizi di competenza del Tribunale. In tali ipotesi, così come evidenziato dalla pronuncia n. 65/2014 della Corte Costituzionale, la riserva di collegialità è da considerarsi come lo strumento utilizzato dal legislatore del 2011 per perseguire l’obiettivo di offrire una risposta adeguata – e rispettosa del diritto di difesa – alla domanda azionata dal legale con lo speciale procedimento di liquidazione, onde compensare la riduzione dei rimedi e delle garanzie che caratterizza il procedimento stesso.

Tanto sulla base della suesposta ratio sottesa alla normativa, ma anche dello stesso dato letterale dell’art. 14, così come sulla base di un’interpretazione teleologica e sistematica, nonché per ragioni di economia processuale, se l’opera è stata prestata in più gradi del processo è quindi possibile un’azione unitaria e l’ufficio avanti il quale promuovere l’azione è quello che ha definito il processo, ovvero l’ultimo grado di merito (escluso che possa utilizzarsi tale procedimento avanti la Corte di Cassazione, non essendo possibile espletare attività istruttoria). La possibilità di rivolgersi con un’unica domanda cumulativa al giudice del merito che per ultimo abbia conosciuto la controversia si configura altresì come la possibilità maggiormente adeguata ai principi del giusto processo la cui applicazione comporta, tra l’altro, l’evitare i frazionamenti di tutela processuale per la medesima vicenda (l’indirizzo della giurisprudenza in tal senso è ormai consolidato: ex multis Cass. SS.UU. 23726/2007, Cass. SS.UU. 4090/2017).

Sulla base delle articolate argomentazioni esposte, la Suprema Corte conclude quindi che, “come regola generale, nel procedimento L. n. 794 del 1942, ex art. 28 (come modificato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, artt. 14 e 34) in caso di attività professionale svolta dall’avvocato in più gradi e/o fasi di un giudizio in favore del medesimo cliente la domanda per i relativi compensi deve essere proposta al giudice collegiale che abbia conosciuto per ultimo della controversia” mentre “la proposizione da parte dell’avvocato di distinte domande davanti a ciascuno degli uffici di espletamento delle prestazioni professionali senza far luogo al cumulo è meramente residuale ed è una strada percorribile soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata del credito”.

Il principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite nella sentenza 4247/2020 è pertanto il seguente: “Nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 28, come modificato dalla lett. a) del comma 16 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 34, nei confronti del proprio cliente, proponendo l’azione prevista dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l’opera prestata in più gradi e/o fasi del giudizio, la competenza è dell’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa“.