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La responsabilità della clinica in cui il paziente è ricoverato. Tribunale di Treviso – Sentenza n.914/2019 del 23.4.2019

Il caso preso in esame dal Tribunale di Treviso riguardava la richiesta di risarcimento dei danni patiti da una paziente a seguito degli interventi eseguiti da un medico al quale ella aveva autonomamente fornito l’incarico dell’esecuzione della prestazione sanitaria, instaurando così un rapporto contrattuale con lo stesso.

Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria e della CTU espletata, ritenuto che l’intervento chirurgico effettuato dal medico fosse stato connotato da negligenza, con sentenza del 23.4.2019 ha condannato il medico al risarcimento del danno provocato alla paziente, riconducendo l’obbligo risarcitorio del professionista alla responsabilità contrattuale, così come delineato dalla Legge Gelli Bianco.

Quanto, invece, alla clinica nella quale la paziente era stata ricoverata, il Tribunale ha ritenuto che la stessa avesse assunto nei confronti della paziente solo obbligazioni accessorie a quella principale già oggetto del contratto con il medico e che non potesse essere quindi riconosciuta responsabile della prestazione chirurgica non eseguita correttamente dal dottore.

http://www.studiomiotto.com/il-tribunale-di-treviso-va-controcorrente-nessuna-responsabilita-della-clinica-privata-se-il-danno-e-causato-da-un-medico-che-ha-contrattato-direttamente-col-paziente/

Sent.-914-2019-Tribunale-di-Treviso