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LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER CESSAZIONE ATTIVITÀ

Corte d’Appello di Napoli, 16 dicembre 2016

Anche in caso di licenziamento collettivo per cessazione dell’attività è necessario il rispetto dei criteri di scelta, se l’attività è proseguita anche solo parzialmente o ai fini della liquidazione. La cessazione dell’impresa esime dall’applicazione dei criteri di scelta ex art. 5 l. 223/1991 solo nel caso in cui la stessa sia effettiva e totale, dovendosi diversamente provare in base a quali criteri siano stati trattenuti in servizio (o addirittura assunti ex novo, a termine) alcuni lavoratori. L’accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali può sanare solo i vizi concernenti la comunicazione di avvio della procedura di riduzione del personale, non quelli riguardanti la mancata indicazione e l’applicazione dei criteri di scelta. Il dipendente licenziato per violazione dei criteri ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro anche nei confronti della società fallita, mentre resta estranea alla competenza del giudice del lavoro la statuizione sulle conseguenze economiche del recesso illegittimo.