La Corte di cassazione ritorna sul problema del rapporto tra delibera di esclusione e licenziamento del socio lavoratore, confermando che nell’ipotesi in cui le motivazioni della risoluzione del rapporto sociale abbiano ad oggetto esclusivamente le ragioni del licenziamento, trova applicazione l’art.18 dello Statuto dei lavoratori.
Cass. Sez. Lav. 10 febbraio 2017, n. 3634
In tema di società cooperativa di produzione e lavoro, ove la delibera di esclusione del socio si fondi esclusivamente sull’intimato licenziamento per giusta causa, trova applicazione, in forza del rinvio operato dall’art. 2 della Legge n. 142 del 2001, l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e, conseguentemente, anche l’eventuale reintegrazione nel posto di lavoro.