Con la sentenza n. 165/2019 pubblicata il 07.02.2019, il Tribunale di Macerata si è espresso relativamente alla controversa questione riguardante l’identificazione della parte processuale in capo alla quale grava l’onere di esperire il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il caso deciso riguardava la proposizione di opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, in cui gli opponenti eccepivano il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, oltre ad insistere per la sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c.
Il giudice, con ordinanza, oltre a rigettare la richiesta di sospensione dell’esecuzione provvisoria, fissava un termine per presentare la domanda di mediazione, che però non veniva introdotto da nessuna delle parti.
Di conseguenza, il Tribunale, pronunciandosi in via definitiva, dichiarava improcedibile l’opposizione e definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo.
La questione che ha visto esprimersi il Tribunale di Macerata risulta essere di grande attualità, considerato che ad oggi vi sono due orientamenti contrapposti che rendono sicuramente incerto su chi gravi l’onere della mediazione nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il contrasto, invero, sorge sull’interpretazione dell’art. 5, comma 4, d.lg. n. 28 del 2010, alla lett. a), dove dispone che la mediazione obbligatoria non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
Secondo un primo orientamento, infatti, l’onere graverebbe sul debitore ingiunto che agisce in opposizione, considerato che, come affermato dalla Cass. Civ. n. 24629/2015, a cui il Giudice rimanda “anche a fini motivazionali”, rileva che “e’ dunque sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è l’opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga”.
Di diverso avviso invece l’opposto orientamento, secondo cui l’onere della mediazione graverebbe sul creditore opposto, in quanto, considerato che l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione (così Cass. Sez. Un., n. 19246/10 e Cass. n. 8539/11), che, “sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro la stessa proposte”, di conseguenza, “attore sostanziale” è il creditore e non il debitore che proponga opposizione. (Trib. Varese, 18.5.2012)
In conclusione, si può affermare che il Tribunale di Macerata abbia certamente aderito al primo orientamento, ma si auspica, visto l’andamento ondivago della giurisprudenza in materia, che di tale importante questione siano investite le Sezioni Unite, per risolvere in via definitiva un contrasto che rischia di creare non poca incertezza in materia.