IL CASO. Il Giudice di Pace di Strambino, nel pronunciarsi su una opposizione a decreto ingiuntivo depositata tardivamente dall’opponente, a causa di un disguido della cancelleria, che gli aveva impedito di avere conoscenza dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio, accoglieva la domanda di revoca del decreto da questi formulata, previo rigetto dell’eccezione pregiudiziale di tardività della stessa.
Avverso tale sentenza veniva interposto gravame avanti al Tribunale di Ivrea che, ribaltando la precedente decisione, escludeva l’applicabilità della disciplina dell’art. 650 c.p.c..
LA DECISIONE. La soccombente proponeva ricorso alla Suprema Corte, articolato su due motivi. Con il primo, denunciava la nullità della sentenza e del procedimento, oltre che l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e l’errata applicazione dell’art. 650 c.p.c., mentre con il secondo, un ulteriore vizio riconducibile alla nullità della sentenza e del procedimento, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e l’errata applicazione dell’art. 153 comma 2, c.p.c..
La Corte di Cassazione, nell’accogliere il primo motivo, con derivante assorbimento del secondo, argomentava rilevando che la trasmissione del fascicolo monitorio all’Agenzia delle Entrate, a causa di un disguido delle cancelleria, prima della scadenza del termine per proporre opposizione, avrebbe dovuto comportare lo spostamento in avanti del termine di decorrenza per la formulazione dell’opposizione da far coincidere con la recuperata conoscibilità dei documenti acquisiti del fascicolo monitorio per effetto del suo riavvenuto deposito.
Di conseguenza, alla luce delle predette considerazioni, la Suprema Corte con sentenza n. 4448 del 20.2.2020, cassava l’impugnata pronunzia e rinviava la causa al Tribunale di Ivrea che avrebbe dovuto uniformarsi al seguente principio di diritto: “Deve ritenersi ammissibile l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all’art. 650 c.p.c., allorquando – per causa riconducibile ad un evento oggettivo e non prevedibile, successivo all’emissione del decreto monitorio, integrante un caso fortuito (nella fattispecie l’invio, per un mero disguido della cancelleria, del fascicolo monitorio ad un altro ufficio prima della scadenza del termine previsto dall’art. 641, comma 1, c.p.c., con la sua successiva restituzione oltre detto termine), secondo la portata assunta dalla citata norma a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 1976 – l’ingiunto non abbia potuto avere conoscenza, senza sua colpa, entro il citato termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio (posti a fondamento del ricorso ex art. 633 c.p.c. e da restare depositati in cancelleria, unitamente all’originale del ricorso e dell’emesso decreto), così rimanendo impedita l’esercitabilità del suo pieno ed effettivo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, ai fini della proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo.”