Con provvedimento depositato in data 11.2.2020, il Tribunale di Padova, si è espresso in ordine al dies a quo da cui far decorrere il termine decadenziale di cui all’art. 1957 c.c. per l’ipotesi in cui il debitore principale abbia presentato concordato preventivo.
Il caso deciso riguardava una opposizione a decreto ingiuntivo proposta da due fideiussori, ai quali, la Banca aveva ingiunto il pagamento di una somma in forza della garanzia prestata, nella quale si eccepiva, tra l’altro, la decorrenza del termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c.
Il Tribunale, (seguendo l’orientamento di un isolato precedente del Tribunale Milano del 29.1.2013), decideva per l’estinzione della garanzia in virtù del fatto che: “L’art. 169 R.D. 267 del 1942 stabilisce che alla domanda di presentazione del concordato preventivo si applica, tra gli altri, l’art. 55 del medesimo decreto. Ciò significa che il debito si considera scaduto già in quel momento e che, pertanto, ha iniziato a decorrere il termine di sei mesi previsto dall’art. 1957 cod. civ.”
Inoltre, lo stesso Giudice patavino, precisava che: “Tale termine, trattandosi di decadenza e non di prescrizione, può essere interrotto solo dal compimento dell’atto previsto dalla legge, vale a dire la proposizione di una domanda giudiziale o atto ad essa assimilato (la domanda di ammissione al passivo), essendo irrilevante una diffida extragiudiziale.”
In conclusione, come già osservato, tale provvedimento ha una indubbia rilevanza, perché muovendo dal richiamo posto dall’art. 169 l.f. all’art. 55 l.f., e pertanto ritenendo che anche la domanda di concordato preventivo comporti la scadenza di tutte le obbligazioni pecuniarie, fa decorrere dalla presentazione della domanda di concordato il dies a quo di cui all’art. 1957, comma 1, c.c. in forza del quale “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.