IL CASO. Una società per azioni depositava ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Verona in composizione monocratica, allegando, a riprova del proprio credito relativo alla prestazione di servizi, fatture elettroniche in formato “xml”.
LA DECISIONE. Il Tribunale, con provvedimento del 29.11.2019, ha accolto il ricorso, ingiungendo alla società convenuta di pagare immediatamente e senza dilazione la somma della quale il ricorrente andava creditore, oltre interessi e spese della procedura.
Il Giudice, infatti, ha ritenuto che le fatture elettroniche in formato “xml” debbano ritenersi del tutto equipollenti all’estratto autentico delle scritture contabili. Ciò per le caratteristiche stesse della fatturazione elettronica e delle modalità di funzionamento del Sistema di Interscambio (SDI) il quale “genera documenti informatici autentici ed immodificabili, che non sono semplici ‘copie informatiche di documenti informatici’, bensì ‘duplicati informatici’ assolutamente indistinguibili dai loro originali”.
D’altronde, poiché il legislatore ha predisposto che “per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio” (D.lgs. 127/2015, art. 1 co.3) e dal momento che i soggetti obbligati alla emissione delle fatture elettroniche “sono esonerati dall’obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” (D.lgs. 127/2015, art 1 co.3 ter), deve ritenersi venuto meno per i predetti soggetti passivi IVA l’obbligo di tenere i registri fatture emesse.
Per tale motivo, “poiché è illogico pensare che un’impresa debba tenere delle scritture contabili che non ha l’obbligo di utilizzare”, e poiché, come detto, le fatture “xml” sono equipollenti all’estratto autentico delle scritture contabili, ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo devono ritenersi venuti meno gli obblighi previsti dall’art. 634 co.2 c.p.c. .
Quello del Tribunale di Verona non è tuttavia un orientamento unanimemente condiviso.
Di diverso avviso, ad esempio, è il Tribunale di Vicenza, che con ordinanza del 25.10.2019 pronunciata ai sensi dell’art. 640 c.p.c., ha così statuito: “in tema di scritture contabili, l’art. 1, comma 3-ter del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, prevede che i soggetti obbligati ad emettere esclusivamente fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio sono esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto le relative informazioni sono acquisibili “aliunde” dall’Amministrazione Finanziaria mediante procedure informatiche. Tuttavia, il venir meno dell’obbligo non è equivalente ad un’attestazione di regolare tenuta, la quale anzi deve essere esclusa proprio per l’insussistenza di un obbligo di tenuta dei registri, con la conseguenza che, ai fini della sussistenza della prova scritta richiesta dall’art. 634, comma 2, c.p.c., il ricorrente in monitorio dovrà continuare a produrre l’estratto autentico dei registri Iva o, ove non esistenti, delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c” (Tribunale Vicenza Sez. II Ord., 25/10/2019, in Cedam Pluris, Massima redazionale, 2020).