IL CASO. La Commissione Tributaria Regionale di Bari, sezione distaccata di Foggia, con sentenza del 27 gennaio 2014, dichiarava inammissibile l’impugnazione avverso la sentenza del giudice di prime cure che, pur accogliendo l’opposizione del contribuente avverso un avviso di accertamento, compensava le spese di giudizio.
Avverso tale decisone veniva proposto ricorso per revocazione, dichiarato a sua volta inammissibile con sentenza n. 2164/27/14 depositata in data 3 novembre 2014, in cui i Giudici, tra l’altro, ritenendo che i difensori avessero agito in assenza di procura speciale, li condannava in proprio al pagamento delle spese processuali.
LA DECISIONE. I legali impugnavano la decisone avanti la Suprema Corte. Il ricorso, articolato su quattro motivi, trovava accoglimento.
In particolare, i ricorrenti denunciavano l’erroneità della sentenza tanto dove qualificava come non speciale la procura, sebbene apposta a margine dell’atto di impugnazione, quanto nella parte in cui riteneva sussistenti i vizi della stessa, senza ordinarne però la rinnovazione sanante ed infine, laddove accoglieva la domanda, peraltro mai formulata, di condanna dei difensori.
La Corte, nel motivare la decisone, evidenziava come i Giudici dell’appello avessero errato nel condannare i difensori per difetto di specialità della procura in quanto, nonostante questa fosse costituita da un prototipo per il giudizio ordinario senza alcun riferimento alla peculiarità dell’impugnazione, costante giurisprudenza ritiene che questa sia pacificamente riferibile al ricorso in parola, a prescindere dalle espressioni utilizzate.
Inoltre, proseguivano i Giudici, anche qualora la Commissione avesse inteso rilevare un vizio di invalidità della procura alle liti avrebbe comunque dovuto concedere un termine per sanarlo.
La questione, pertanto, alla luce di tutto quanto fin qui osservato, veniva risolta mediante l’applicazione del principio di diritto, già consolidato in giurisprudenza [1], secondo cui: “Nel giudizio di revocazione, il difensore della parte può essere condannato al pagamento in proprio delle spese processuali soltanto quando abbia agito in virtù di procura inesistente e non meramente nulla, giacché, in tale ipotesi, il rapporto processuale si instaura validamente, onerando il giudice, che rilevi il vizio della procura, di ordinarne la rinnovazione sanante.”
[1] Cass. Civ., SS. UU., n. 10706 del 10.5.2006 in Diritto e Giustizia; Cass. Civ., Sez. VI, n. 27530 del 20.11.2017 in Giustizia Civile Massimario